ASSOCIAZIONE ARTICOLO 3 - Lavoro - Fisco - Cittadinanza

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso,

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali.
       E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà

e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppodella persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
(Art.3 - Costituzione della Repubblica Italiana, 1° gennaio 1948)



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S T A T U T O

  1. Denominazione. L’Associazione è denominata “ARTICOLO 3 “Lavoro – Fisco - Cittadinanza.

La denominazione fa riferimento all’articolo 3 della Carta Costituzionale che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese “ L’Associazione non ha scopo di lucro.

  1. La sede dell’Associazione è in Via Veronese, 15 . Pioltello (MI).
  2. Il Comitato Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi ritenuti di interesse dell’associazione.
  1. La rappresentanza spetta al Presidente, ed in caso di suo impedimento al Vice Presidente o al Segretario.
  2. L’Associazione si dichiara apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e gestire attività di carattere sociale e culturale, ricreative, formative a favore degli associati. In particolare lo scopo dell’associazione è quello di :  
  1. Gestire e diffondere l’informazione sociale, politica, economica e culturale attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione ed in particolare con l’utilizzo del web in generale.
  2. Produrre, organizzare e promuovere spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni con l’intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della promozione sociale, culturale, economica e fiscale.
  3. Svolgere attività editoriale stampa, sul web, tramite newsletter e su altri supporti attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell’ambito degli scopi perseguiti dall’Associazione.
  4. Organizzare e promuovere attività di formazione.
  5. Organizzare e promuovere partnership, collaborazioni con singoli, Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori dell’associazione.
  6. Istituire, organizzare ed erogare ai propri associati, nonché alle loro famiglie, direttamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia di welfare, sociale, legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, fiscale ed ogni forma di assistenza volta ad affermare i diritti espressi dall’articolo 3 della Costituzione Italiana, avvalendosi, oltre che dell’opera dei propri volontari, ove necessario od opportuno, di esperti dei vari settori o di strutture terze. Per il conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie.

Fra queste operazioni, senza esclusione, essa potrà:

  1. Compiere le operazioni finanziarie necessarie all’attuazione dello scopo (esclusa la raccolta del risparmio ).
  1. Assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità  in ambiti affini ai propri.
  1. Avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
  1. Promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell’Associazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è formato:
  2. Dalle quote di iscrizione da effettuarsi nella misura che sarà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo;
  3. Dalle quote associative che ciascun associato è tenuto a versare all’inizio  di ogni esercizio sociale nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;
  4. Dai residui attivi di gestione;
  5. Da erogazioni liberali da parte di socio di terzi, siano essi pubblici o privati.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

  1. L’Associazione è aperta a tutte le persone interessate alla realizzazione di  attività istituzionali e che ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò premesso i soci sono coloro che, avendone fatta domanda, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche maggiorenni senza distinzione alcuna ed anche le persone giuridiche. Le quote associative sono da considerarsi capitarie, ciascun associato potrà essere titolare di una sola quota sociale. La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
  2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
  3. Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica viene espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti. Ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto.
  1. Soci Ordinari: coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Consiglio Direttivo.
  2. Soci Sostenitori : sono gli Enti ed i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell’Associazione, mediante la messa a disposizione di strutture edilizie ed operative e/o un contributo finanziario nella misura concordata con il Consiglio Direttivo.
  3. La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
  4. RECESSO. Gli associati possono recedere in qualsiasi momento mediante avviso indirizzato al Consiglio Direttivo con raccomandata postale o PEC e recapitata presso la sede sociale. Il recesso produrrà effetti  dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere alle obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell’Associazione o di terzi ( nell’ambito dell’attività dell’Associazione), anteriormente alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso. In ogni caso il recesso non dà diritto al rimborso totale o parziale delle quote sociali..
  5. ESCLUSIONE – L’esclusione dall’Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto.
    Divieto di trasferimento e di rivalutazione della quota o contributo associativo. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.
  1. Gli Organi dell’Associazione sono:
  2. L’Assemblea dei soci.
  3. Il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente.
  5. Il Segretario.
  6. Il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA. L’Assemblea dei soci si compone di tutti gli associati. Le Assemblee sono tenute e convocate presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso purché in Italia.. l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Conto Consuntivo. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità il Consiglio Direttivo. Deve inoltre essere convocata, nel termine di un mese dalla richiesta, quando lo richiedano almeno due terzi degli Associati fondatori o un decimo degli Associato ordinari, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nella competenza dell’Associazione.

Modalità di convocazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso, anche per via telematica, da spedirsi agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

Rappresentanza in Assemblea. Ogni associato ha diritto di intervenire all’Assemblea. I soggetti che hanno diritto di intervenire non possono farsi rappresentare con delega. Ciascun associato, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto assembleare, qualunque sia il valore della quota.
Spetta al segretario dell’assemblea constatare il diritto di partecipazione e di intervento in assemblea.

Presidenza e verbalizzazioni. La presidenza dell’Assemblea compete al Presidente, al Vice-Presidente se nominato, o al consigliere più anziano di età. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal segretario e controfirmato dal Presidente dell’Assemblea.

L’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, risultanti dal libro soci alla fine del mese precedente la data di assemblea, in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito in questo statuto. In ogni caso tutte le delibere prese dall’Assemblea dell’Associazione si considerano non approvate ove abbia votato contro la maggioranza semplice dei soci Fondatori. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni sono prese in modo palese per alzata di mano.

Attribuzioni dell’Assemblea. L’Assemblea:

  1. Delibera sull’approvazione del Rendiconto Annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.
  2. Delibera sull’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione e sul rendiconto annuale.
  3. Elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
  4. Delibera sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori.
  5. Delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

CONSIGLIO DIRETTIVO.  Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri che va da tre a sette, eletti dall’Assemblea.
Sono membri di diritto i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.
Attribuzioni. Il Consiglio Direttivo:

  1. Elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell’Associazione. Per l’elezione è richiesto il voto favorevole di tutti gli associati fondatori e comunque due terzi del Consiglio Direttivo.
  2. Esegue le delibere dell’Assemblea.
  3. Provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell’Assemblea.
  4. Delibera sull’ammissione di nuovi associati.
  5. Determina l’ammontare dei contributi annuali in denaro o dei servizi e competenze da porre a carico degli associati.
  6. Predispone un rendiconto finale da sottoporre all’approvazione della Assemblea.
  7. Predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all’Assemblea.
  8. Svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto.
  9. Predispone e modifica il Regolamento dell’Associazione.

Presidente e Segretario. Attribuzioni e poteri.
Il Presidente dell’Associazione ne è il legale rappresentante e la rappresenta nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli provvede :

  1. A convocare  e presiedere  l’Assemblea degli associati, fissandone l’ordine del giorno.
  2. A convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno.
  3. A svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge , da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo.

Sostituzione del Presidente. In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal Segretario dell’Associazione.

Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, se nominato, ha funzioni di controllo. Viene nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre esercizi sociali. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Partecipa  alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

  1. Libri sociali. Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l’associazione deve tenere:
  2. Il libro degli associati.
  3. I libri verbali delle Assemblee.
  4. Il libro verbali del Consiglio Direttivo.

Scioglimento e liquidazione. L’Associazione si può sciogliere :

  1. a seguito del recesso della maggioranza degli Associati Fondatori.
  2. Con decorrenza anticipata adottata con la maggioranza dei due terzi degli Associati ed il voto favorevole di tutti gli Associati Fondatori.
  3. Per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge.

Liquidazione. Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell’Associazione , l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuali ed il compenso. In caso di scioglimento il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga , in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea.

  1.  NORMA TRANSITORIA. IL Comitato promotore elegge nel proprio ambito il Consiglio Direttivo che sarà in carica per i primi tre esercizi sociali. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e coincide con l’anno solare. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.
  2.  L’Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme di legge in materia, oltre che dalle disposizioni del presente atto.
  3.  Le spese  di questo atto rimarranno a carico esclusivo della costituenda Associazione.

Letto approvato e sottoscritto in Pioltello (MI) il 21 dicembre 2018

 

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