LA PENSIONE QUOTA 103
La
Quota 103 in Legge di Bilancio 2023 entra in vigore il primo gennaio.
Beneficiari
Beneficiari e requisiti contributivi e assicurativi
Quota 103 può essere richiesta dai nati entro il 1961 iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione Separata INPS, purché raggiungano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023.
Il requisito di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente gli accrediti contributivi presso diverse gestioni previdenziali, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private di cui al D.Lgs. n. 103/1996 o privatizzate di cui al D.Lgs. n. 509/1994.
In merito alla contribuzione utile, per gli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria ed ai fondi sostitutivi (ad es., settori Elettrici, Telefonici, Volo, ecc.) è necessario verificare che sussistano, sempre alla data del 31 dicembre 2023, almeno 35 annualità di contribuzione al netto degli accrediti per disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio (art. 22, co. 1, legge n. 153/1969; circ. INPS n. 180/2014).
In parallelo a quanto già previsto per Quota 100 e per Quota 102, il trattamento pensionistico non può essere richiesto da chi fa parte del personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina del D.Lgs. n. 165/1997, o del personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Guardia di finanza.
Tetto massimo di importo
L’ammontare della pensione Quota 103 è quantificato senza operare penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi, ma non può superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.
Il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario di vecchiaia cd. Fornero. Ad esempio, laddove un lavoratore ottenga la Quota 103 con 62 anni esatti di età, il tetto di importo si applicherà per 5 annualità.
Finestre di attesa per l’uscita
Come già previsto in relazione a Quota 100 e Quota 102, non è possibile ottenere la pensione Quota 103 immediatamente, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione, detto “finestra”. Le finestre, che iniziano a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile, sono pari a:
- 3 mesi, per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati;
- 6 mesi, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione della domanda di cessazione dal servizio con un preavviso minimo di 6 mesi.
Per coloro che hanno già maturato i requisiti per la Quota 103 al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratori del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici. |
Ai dipendenti del comparto Scuola e AFAM si applica la cosiddetta finestra unica annuale (art. 59, co. 9, legge n. 449/1997), che prevede una sola data di uscita dal lavoro, previa presentazione della domanda di cessazione dal servizio entro le date stabilite.
Cristallizzazione dei requisiti
La data del 31 dicembre 2023 è perentoria in merito alla maturazione dei requisiti, ma non in relazione alla decorrenza della pensione. Chi perfeziona le condizioni richieste per questa tipologia di pensionamento entro il 31 dicembre 2023, infatti, può chiedere la Quota 103 anche successivamente, secondo quanto disposto dall’art.14.1 del D.L. n. 4/2019, sia laddove il periodo di finestra termini nel 2024 sia nell’ipotesi in cui l’interessato preferisca pensionarsi successivamente, anche nel 2025 e oltre. In buona sostanza, i requisiti per Quota 103, una volta maturati, sono “cristallizzati”: il trattamento può essere allora richiesto in qualsiasi momento, anche nell’ipotesi in cui la legge non preveda più la possibilità di avvalersi della prestazione previdenziale o ne inasprisca le condizioni.
Incumulabilità della pensione con i redditi di lavoro
In analogia a quanto già previsto per le pensioni Quota 100 e Quota 102, la legge di Bilancio 2023 stabilisce che la Quota 103 non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente ed almeno sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni - art. 24, co. 6, D.L. n. 201/2011).
Sino al compimento dell’età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.
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