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ASSEGNO DI INCLUSIONEASSEGNO SOCIALE

L’assegno sociale è una misura che ha l’obiettivo di aiutare le persone che non hanno i mezzi necessari per vivere dignitosamente.

L’assegno sociale non è legato a requisiti sanitari, contributivi e assicurativi.

Questa prestazione ha sostituito la pensione sociale dal 1996, con le stesse finalità.

Assegno sociale: chi ne ha diritto

Hanno diritto all’assegno sociale:

cittadini italiani;

cittadini della Repubblica di San Marino, purché residenti in Italia;

cittadini di uno Stato Ue;

rifugiati politici;

cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Assegno sociale: i requisiti

Ha diritto all’assegno sociale chi ha i seguenti requisiti:

età pensionabile aggiornata in base all’aspettativa di vita;

residenza sul territorio italiano;

soggiorno legale sul territorio nazionale in via continuativa, per almeno 10 anni;

redditi di importo inferiore al limite fissato annualmente dalla legge.

Assegno sociale: l’importo

L’importo dell’assegno sociale viene pagato, per 13 mensilità, in misura intera o ridotta.

In misura intera se:

il soggetto non coniugato non possiede redditi propri;

il soggetto coniugato possiede un reddito familiare di importo inferiore a quello annuo dell’assegno sociale.

In misura ridotta se:

il soggetto non coniugato ha un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

il soggetto coniugato ha un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno sociale e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Il limite di reddito varia ogni anno.

Assegno sociale: redditi rilevanti

Per l’attribuzione dell’assegno sociale si considerano redditi rilevanti per il richiedente e il coniuge:

redditi assoggettabili a Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;

redditi esenti da imposta;

pensioni e assegni per ciechi civili, invalidi civili e sordi;

pensioni di guerra;

rendite vitalizie erogate dall’Inail;

pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” per infermità, contratte durante il servizio militare di leva;

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

redditi soggetti a imposta sostitutiva;

assegni alimentari;

eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente;

redditi da terreni e fabbricati.

Assegno sociale: redditi non rilevanti

Per l’attribuzione dell’assegno sociale non si considerano redditi rilevanti per il richiedente e il coniuge:

trattamenti di fine rapporto;

anticipazioni dei trattamenti di fine rapporto;

competenze arretrate di qualsiasi genere soggette a tassazione separata;

assegno sociale del richiedente;

prima casa;

pensione liquidata secondo il sistema contributivo, in misura corrispondente a 1/3 della pensione e non oltre 1/3 dell’assegno sociale;

assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;

indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione per i sordi.

Assegno sociale: la domanda e il pagamento

Per la compilazione della richiesta di assegno sociale puoi rivolgerti alla nostra sede , che provvederà anche a verificare i requisiti e a inviare la domanda all’Inps. L’assegno sociale viene pagato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta per 13 mensilità.

L’assegno sociale viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo 1 anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Il diritto all’assegno sociale viene verificato ogni anno, attraverso il controllo del possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza.

L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero.

Assegno sociale: se il titolare viene ricoverato

Nel caso in cui il titolare dell’assegno sociale sia ricoverato in istituti o comunità, con retta a totale carico di enti pubblici, l’assegno viene pagato in misura ridotta del 50%.

Se, invece, la retta è a carico dell’interessato o dei suoi familiari:

 

in misura pari o superiore al 50% dell’assegno sociale, quest’ultimo viene corrisposto in misura intera;

in misura inferiore al 50% dell’assegno sociale, quest’ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%.

 




 

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