Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l’abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l’Imu per il 2023). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2023.
CHI PUO' PRESENTARE IL 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:
redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
alcuni redditi diversi;
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Novità 2024
Possono presentare il modello 730/2024 anche coloro che devono dichiarare.
dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni;
redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
dati relativi agli investimenti all'estero e alle attività estera di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale
Da quest’anno i contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato. Nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24. Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica;
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
persone impegnate in lavori socialmente utili;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi: – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva. 5 MODELLO 730 / 2024 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate
Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAAF deve autorizzarlo oppure non autorizzarlo a consultare i dati contenuti nel 730 precompilato, sottoscrivendo un’apposita delega. In ogni caso, indipendentemente dal consenso ad accedere alla precompilata, il contribuente è tenuto per legge a presentare al CAAF tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili e deducibili, alle detrazioni e ai crediti d’imposta, alle ritenute subite e agli eventuali acconti versati, salvo alcune eccezioni in caso di 730 senza modifiche o 730 con modifiche, in quest’ultimo caso solo in riferimento alle spese sanitarie confermate (vedi istruzioni 730).
Su tale documentazione, che verrà acquisita e conservata dal CAAF, verrà apposto il “visto di conformità̀”.
Il CAAF verifica la conformità tra i dati esposti nel modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione presentata dal contribuente: questa attività di controllo viene definita “visto di conformità”. Per questo motivo viene chiesto di presentare al CAAF i documenti attestanti le ritenute, gli acconti, le eccedenze d’imposta e ogni altro documento relativo agli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’anno d’imposta trattato.
Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAAF, mentre il controllo relativo alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni o alle agevolazioni, viene effettuato sempre nei confronti del contribuente.
Il CAAF provvede a:
controllare la documentazione e compilare il 730;
effettuare i calcoli delle imposte;
presentare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle entrate che inoltra il risultato contabile al sostituto d’imposta affinché provveda ad effettuare i conguagli.
EVENTUALI ERRORI DETERMINANO, OLTRE A MAGGIORI IMPOSTE, ANCHE SANZIONI E INTERESSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE
IL 730 INTEGRATIVO
Se il contribuente si accorge di essere in possesso di ulteriori elementi che determinano un maggior rimborso o un minor debito d’imposta rispetto alla dichiarazione già presentata oppure se si accorge di aver indicato il sostituto d’imposta sbagliato può sempre presentare al CAAF il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2024.
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