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NASPINASPI – Indennità mensile di disoccupazione

 

La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione, una misura di sostegno al reddito del lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro. Introdotta dall'art. 1 del dlgs. n. 22 del 4/03/2015 ed è prevista per i disoccupati involontari a partire dal primo maggio del 2015. NASpI: quando spetta Per richiedere la NASpI occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

 aver perso involontariamente il lavoro;

 nei quattro anni antecedenti il periodo di disoccupazione devono essere state versate tredici settimane di contributi;

 aver dichiarato al Centro per l'Impiego la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

NASpI anche per dimissioni

La NASpI spetta se ci si trova in uno stato di disoccupazione involontaria. La regola della perdita involontaria del posto di lavoro può subire delle eccezioni in caso di dimissioni rassegnate per cause che non consentono una prosecuzione del rapporto di lavoro o nel cosiddetto periodo protetto della Lavoratrice madre ed del Lavoratore padre. Ad esempio:

 dimissioni durante il periodo di maternità (entro l’anno di vita del nascituro);

 dimissioni entro l’anno di vita del bambino del Lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità

 dimissioni per giusta causa, quando questa è talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Come accade ad esempio quando il datore non paga per almeno 2 mesi la retribuzione al dipendente;

 risoluzione del contratto di lavoro nel corso della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;  dimissioni a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi ad un'altra sede della stessa azienda distante più di 50 km raggiungibile in più 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici NaSpI: a chi spetta La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti, compresi:  apprendisti;

 soci lavoratori di cooperative;  personale artistico;

 dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni

Soggetti esclusi

Non hanno diritto alla NaSpi i lavoratori:

 dipendenti a tempo indeterminato delle P.A;

 extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;

 che hanno maturato i requisiti per il pensionamento;

 titolari di assegno ordinario d'invalidità.

 

NaSpI per chi lavora

La Circolare INPS n. 174/2017 ha chiarito che la NASpI è compatibile con il lavoro subordinato in caso di:

 svolgimento di 2 o più lavori part time (con cessazione di uno dei due);

 un lavoro accessorio o in forma flessibile;

 borse di studio;  stage e tirocini professionali;

 attività sportiva dilettantistica.

NASpI: quanto spetta

Il valore mensile dell’indennità Naspi è calcolato come media della retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 48 mesi; la NASpI è pari al 75% di dell'importo risultante. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione o dall’ottavo per chi ha compiuto 50 anni alla data di presentazione della domanda. NASpI: quanto dura La durata di erogazione della NASpI varia in base ai contributi versati dal lavoratore negli ultimi 4 anni. Essa è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. NASpI anticipata Chi desidera avviare un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa o vuole entrare a far parte di una cooperativa che prevede la prestazione lavorativa del socio può chiedere la liquidazione unica e anticipata della NASpI. NASpI: entro quando richiederla Per ottenere la NASpI si deve presentare domanda in modalità telematica, attraverso il Patronato INAS della Cisl, entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. La data di presentazione della domanda è molto importante poiché incide sulla decorrenza della NASpI:  dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;  dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l'ottavo giorno;  in caso di malattia, maternità o infortunio invece decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine dell'evento se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;  in caso di licenziamento per giusta causa la NASpI decorre 30 giorni dopo rispetto ai normali termini di decorrenza. Dichiarazione di disponibilità al lavoro La domanda con cui il lavoratore disoccupato chiede l'erogazione della NASpI equivale alla D.I.D, ossia alla dichiarazione di immediata disponibilità per il riconoscimento dello status di disoccupato.

Decadenza, sospensione e riduzione

Il D.Lgs. 150/2015 prevede misure sanzionatorie, come la riduzione o eliminazione della NASpI a carico del disoccupato che non osserva gli obblighi previsti dalla legge. La decadenza In particolare, si decade dalla NASpI quando:

 viene meno il requisito della disoccupazione;

 il disoccupato non partecipa alle attività del patto di servizio;

 il disoccupato non si presenta agli appuntamenti con il tutor per confermare lo stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio;

 il disoccupato rifiuta un'offerta di lavoro che sia in linea con la sua professionalità. La sospensione La NaspI viene invece sospesa quando:

 il disoccupato stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi.

La NaspI riprende quando il contratto a termine giunge a scadenza.

La riduzione

La NaspI viene infine ridotta quando:

 il beneficiario inizia a svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata da cui ricava un reddito inferiore al limite di quello stabilito per conservare lo stato di disoccupazione. In questo caso il lavoratore, entro un mese dall'inizio dell'attività deve obbligatoriamente comunicare all'I.N.P.S il reddito dell'attività.

Importo massimo Naspi 2023

L'Inps, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 (sotto allegata) comunica che la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI, in base ai criteri contenuti nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 è di 1,352,19 euro per il 2023 e che l'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro